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Novità in materia di videosorveglianza nei posti di lavoro

24 maggio 2019

E' sempre necessaria l'autorizzazione del Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) per poter installare sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro.

Con l’interpello 3/2019 la normativa sulla videosorveglianza sul lavoro vede una novità in questo ambito, ovvero che per poter installare lecitamente strumenti di videosorveglianza nel luogo di lavoro è necessaria sempre l’autorizzazione dell’ITL. Viene pertanto precisato che non è consentita l’installazione e l’utilizzo di impianti di controllo in assenza di un atto di espressa autorizzazione.

L'interpello in questione è una risposta al Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro che chiedeva parere in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio-assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all’attuale articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300. E ciò in considerazione delle disposizioni della legge n. 241/1990 che dispongono che il silenzio dell’amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda. Più in particolare, e se il silenzio dell’organo amministrativo adito, in relazione all’istanza di autorizzazione, possa essere considerato un assenso tacito all’istanza medesima, in virtù del quale l’impresa possa procedere all’installazione degli impianti richiesti.

​La risposta è chiara e pertanto Secondo il Ministero del Lavor il silenzio-assenso non è valido per l’autorizzazione e l’installazione degli impianti di videosorveglianza e controlli a distanza nei luoghi di lavoro. Per essere a norma, l’interpello 3/2019 definisce come obbligatoria l’autorizzazione amministrativa dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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